Inammissibilità del ricorso per cassazione - Nullità della notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato - Rinnovazione - Esclusione - Fondamento.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020 (Rv. 657479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175
corte
cassazione
6924
2020