Cartella esattoriale - Opposizione - Mancata contestazione del verbale di accertamento di infrazione stradale - Legittimazione passiva - Notifica all'Avvocatura dello Stato distrettuale - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - della notificazione della citazione In genere.
In tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, con la correlata necessità di notificare l’atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8995 del 15/05/2020 (Rv. 657943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354
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2020