Adozione di maggiorenne - Adottante e adottato - Divario minimo di diciotto anni - Riduzione - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 (Rv. 657494 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0291
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2020