Adozione - adozione (di minori) in casi particolari – Cass. n. 8847/2020
Minore di origine russa stabilmente residente in Italia - Adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 - Giurisdizione - Criterio di individuazione - Stato di origine del minore ai sensi dell'Accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008 - Applicabilità - Esclusione - Residenza abituale del minore ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Applicabilità - Fondamento.
Giurisdizione civile - giurisdizione.
Sulla domanda di adozione in casi particolari - ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 - di un minore di origine russa stabilmente residente in Italia, il giudice munito di giurisdizione si individua in base alla residenza abituale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), e non già in base al criterio dello Stato di origine del minore previsto dall'Accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008, criterio applicabile alle sole adozioni di tipo legittimante, caratterizzate dalla previa dichiarazione dello stato di adottabilità e dalla costituzione di un vincolo di filiazione giuridica sostitutiva di quello di sangue, con definivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8847 del 13/05/2020 (Rv. 657658 - 01)