Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - Procedimento per la dichiarazione di adottabilità - Genitori - Parti necessarie - Nullità della costituzione in primo grado - Accertamento in sede di gravame - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
In tema di dichiarazione di adottabilità del minore, poiché ciascun genitore è parte necessaria del relativo procedimento, la nullità della relativa costituzione comporta la nullità del giudizio nel quale il vizio si è verificato; tuttavia, se tale vizio riguarda il giudizio di primo grado, il giudice del gravame, una volta accertata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve invece provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, essendo le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. tassative e quindi non estensibili per via analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_102