Convocazione famiglia affidataria – Cass. n. 9456/2021
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - Procedimento - Art. 5, comma 1 della l. n. 184 del 1983 - Ambito di applicazione - Convocazione famiglia affidataria ex 22 l. n. 184 del 1983 - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'art. 5 comma 1 della l. n.184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 nella parte in cui prevede che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", è riferito esclusivamente all'affidamento extrafamiliare, disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all'affidamento preadottivo, poiché la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita dall' esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore.(Nella specie, la S C. ha confermato la validità della sentenza d'appello che aveva revocato la dichiarazione di adottabilità di un minore, in esito ad un procedimento nel quale non era stata chiamata a partecipare la coppia alla quale il minore era stato affidato, a titolo di affidamento preadottivo, dal giudice di primo grado che ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2021 (Rv. 661064 - 01)