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Richiesta del termine per provvedere al riconoscimento – Cass. n. 23316/2021

Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - Giudizio per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Richiesta del termine per provvedere al riconoscimento - Diniego - Cassazione - Giudizio di rinvio - Sopravvenuto affidamento preadottivo - Deducibili delle parti e rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di adozione, l'intervenuto dell'affidamento preadottivo del minore, che preclude il riconoscimento del genitore biologico, può essere dedotto e rilevato d'ufficio nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione, per violazione di legge, della statuizione che non ha accolto la richiesta di concessione del termine per provvedere al riconoscimento, tenuto conto che la menzionata pronuncia di legittimità non travolge anche quella sullo stato di adottabilità e che, nel giudizio di rinvio, possono essere accertati i fatti modificativi, estintivi e impeditivi sopravvenuti alla decisione cassata, quali sono, appunto, la dichiarazione di adottabilità e il successivo affidamento preadottivo, avendo il legislatore, con il disposto dell'art. 11, comma 7, l. cit., voluto privilegiare l'interesse del minore all'inserimento in una famiglia in grado di assicurargli adeguate garanzie di stabilità.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23316 del 23/08/2021 (Rv. 662335 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_394

 

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Cassazione

23316

2021