Adozione - adozione (dei minori d’età) - Adozione speciale nei casi previsti dalla disciplina transitoria dell'art. 6 l. n. 431 del 1967 - Disciplina transitoria - Deroga ai limiti di età dell'adottando - Fondamento - Conseguenze.
In tema di adozione speciale ex art. 6 l. n. 431 del 1967, nell'ottica di consentire al minore, che aveva scontato i limiti della normativa previgente, il pieno inserimento nella famiglia dell'adottante, la disciplina transitoria contenuta nella norma in parola prevedeva - in via eccezionale, per cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge - una deroga ai limiti di età dell'adottando (fissati in linea generale in otto anni), sancendone l'irrilevanza qualora quest'ultimo, alla data del 7 luglio 1967, fosse già in affidamento o affiliato ai sensi degli artt. 404 ss. c.c. o già adottato a mente degli artt. 291 ss c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021 (Rv. 662354 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_404, Cod_Civ_art_291
Corte
Cassazione
21823
2021