Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto – Cass. n. 30063/2019
Recesso per giusta causa - Recesso del preponente - Contestazione immediata delle ragioni - Obbligatorietà - Recesso dell'agente - Contestuale comunicazione dei motivi -Esclusione.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
CONTRATTI
Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30063 del 19/11/2019 (Rv. 655862 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119