Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso – Cass. n. 29290/2019
Per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Limiti - Specificità del rapporto - Intensità del legame fiduciario - Conseguenze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
CONTRATTI
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29290 del 12/11/2019 (Rv. 655854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1743, Cod_Civ_art_1749, Cod_Civ_art_2119