Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - eccezioni - interpretazione del documento - Contratto di agenzia - Art. 1742 c.c. - Forma scritta ad probationem - Scritture diverse dal contratto - Limiti.
In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023 (Rv. 669357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742