Forma scritta ad probationem - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1742 c.c., in relazione all'art. 3 cost., laddove prevede la forma scritta ad probationem dell'accordo contrattuale di agenzia, in quanto l'agente non è un lavoratore subordinato, ma un soggetto che si obbliga a svolgere a favore del preponente un'attività economica in forma imprenditoriale, con organizzazione autonoma di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente stesso, che - a differenza del mediatore - è quindi vincolato al preponente da un rapporto di collaborazione professionale, al fine di promuovere nella sua zona un numero indefinito di prestazioni della stessa specie, onde maturare il diritto alla provvigione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023 (Rv. 669357 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742