Indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto - Art. 1751, comma 6, c.c. - Inderogabilità solo in peius per l'agente.
L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3713 del 09/02/2024 (Rv. 670304-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1751