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Scioglimento del contratto - indennità - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12113 del 06/05/2024 (Rv. 670929-01)

Indennità suppletiva di clientela - Erogazione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571, comma 1, c.c. (Principio affermato in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile ratione temporis).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12113 del 06/05/2024 (Rv. 670929-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1751