Presupposti - "Regolare esecuzione" degli affari - Portata - Conseguimento del risultato economico utile - Rilevanza - Contratti con esecuzione non "ortodossa" o parziale - Diritto alla provvigione - Sussistenza - Limiti.
La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024 (Rv. 671502-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_1748