Riconoscimento della provvigione ridotta - Presupposto - Accordo tra preponente e terzo - Contenuto - Limiti - Insussistenza - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento all'agente della provvigione in misura ridotta, ex art. 1748, comma 5, c.c., è sufficiente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, restando irrilevanti le modalità con cui tale accordo è stato concluso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la transazione con cui preponente e terzo avevano convenuto di non dare esecuzione a un contratto di somministrazione determinasse un nuovo regolamento di interessi, tale da escludere il diritto dell'agente alla provvigione ridotta per la parte ineseguita del precedente contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024 (Rv. 671502-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1748, Cod_Civ_art_1965