Notificazione presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di PEC indicato in ricorso - Conseguenze - Inammissibilità del controricorso - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013
In tema di giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, è inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013