Spese giudiziali civili - compensazione - Cass. n. 24634/2014
Condizioni - Gravi ed eccezionali ragioni in assenza di reciproca soccombenza - "Peculiare natura della pronuncia" di improcedibilità dell'appello - Inidoneità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, può essere disposta la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", la cui configurabilità è esclusa, peraltro, dalla mera "peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello. (Nella specie, il giudice di merito, nel dichiarare improcedibile l'appello avverso una sentenza di opposizione agli atti esecutivi, notoriamente inappellabile, aveva compensato le spese del giudizio di gravame per la "peculiare natura" della pronuncia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 19/11/2014
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_92, Cod_Proc_Civ_art_348
Massime precedenti Vedi: N. 22763 del 2013, N. 16037 del 2014
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