Iniziative giudiziarie plurime nei confronti della parte precedentemente assistita non giustificate dallo sviluppo processuale - Illecito disciplinare - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
In tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione.