Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 78 del 03/01/2013
Divisione giudiziale - Soggetti aventi causa - Aventi causa per acquisto privo di prova della sua trascrizione e successivo alla domanda di divisione - Litisconsorti necessari - Esclusione - Contrasto tra le disposizioni di cui agli articoli 111 cod. proc. civ. e 1113, terzo comma, cod. civ. - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 111 cod. proc. civ., che disciplina la successione a titolo particolare e fa salve, tra le altre, le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto all'opponibilità della sentenza e si pone quindi su di un piano diverso rispetto all'art. 1113, terzo comma, cod. civ., dettato per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, il quale, invece, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, individua nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione su di un fondo, aveva negato la qualità di litisconsorti necessari agli aventi causa della ricorrente, il cui acquisto, sfornito di prova della sua trascrizione, era avvenuto durante il predetto giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 78 del 03/01/2013