Giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 - Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. - Compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di giusti motivi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012
In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata.
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
13460
2012