Avvocato - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013
Liquidazione del compenso - Opposizione - Omessa tempestiva notifica del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Fondamento - Dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013
In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore di ufficio di imputato insolvente, la mancata tempestiva notifica del ricorso, ai controinteressati non ne comporta la improcedibilità, in quanto la legge non prevede alcuna sanzione per tale inattività. Ne consegue che il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, e, quindi, una volta che con il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, si sia realizzata la "edictio actionis", necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, procedere al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_309
Massime precedenti Conformi: N. 2442 del 2011 Rv. 616503
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8516 del 2012 Rv. 622818