Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 05/02/2015
Diffamazione a mezzo stampa - Mancata ottemperanza del danneggiante all'ordine di pubblicazione della sentenza penale di condanna su uno o più giornali - Autonoma richiesta da parte del danneggiato - Obbligo - Esclusione - Facoltà - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza di condanna su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese. Il mancato esercizio di tale facoltà non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno, previsto dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., in quanto tale comportamento corrisponde ad un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza, onde il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla mancata pubblicazione non può essere ridotto od escluso per non aver provveduto autonomamente a richiedere la pubblicazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 05/02/2015