avvocato - giudizi disciplinari - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3775 del 18/02/2014
Ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio nazionale forense, emesse in sede disciplinare - Sottoscrizione ad opera di un procuratore dell'incolpato - Mandato speciale - Necessità - Specifico riferimento al ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense - Fondamento - Idoneità di una procura rilasciata nelle precedenti fasi - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3775 del 18/02/2014
Il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso una decisione del Consiglio nazionale forense emessa in sede disciplinare, può essere sottoscritto dal procuratore dell'avvocato incolpato solo ove questi, oltre ad essere iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, sia munito di "mandato speciale", riferito specificamente alla impugnazione della sentenza disciplinare, in quanto il requisito della specialità, prescritto dall'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione, sicché non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nelle fasi dinanzi al Consiglio dell'ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3775 del 18/02/2014
Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66