avvocato - responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014
Difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di notifica della sentenza presso la cancelleria del giudice adito e decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014
L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice (come, nella specie, con riguardo alla validità della notifica della sentenza presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, in mancanza di elezione di domicilio della controparte nel circondario in cui ha sede l'autorità adita, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del provvedimento), non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014