Causa risarcitoria - Oggetto - Danni alle sole cose derivanti da "tamponamento" stradale - Cause di particolare semplicità ex art. 4, comma 2, della l. n. 794 del 1942 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19945 del 06/10/2015
In tema di onorari di avvocato, la controversia avente ad oggetto il "tamponamento" stradale che abbia provocato danni soltanto a cose rientra tra le "cause di particolare semplicità" di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 794 del 1942 (la cui permanenza in vigore è sancita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009), sicché il giudice di merito, all'esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari.