Inappellabilità dell'ordinanza ex art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19873 del 05/10/2015
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, dichiarando inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l'ordinanza che statuisca sull'"an" del compenso e non solo sul "quantum" è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19873 del 05/10/2015