Azione revocatoria - Liquidazione a carico del cliente - Determinazione del valore - Valore manifestamente diverso da quello presunto - Riferimento al valore effettivo della controversia, ex art. 6, comma 2, del d.m. 127 del 2004 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19520 del 30/09/2015
In tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell'avvocato per l'opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa - laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile - si determina, ex art. 6, comma 2, del d.m. n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19520 del 30/09/2015