Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19246 del 29/09/2015
Provvedimenti disciplinari a carico di avvocati - Annullamento in sede giurisdizionale e/o revoca degli stessi - Responsabilità civile dei membri del COA in relazione all'esito del giudizio - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19246 del 29/09/2015
Qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall'Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall'Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del COA per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell'esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell'autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l'espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell'incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19246 del 29/09/2015