Art. 4 della legge n. 53 del 1994 - Identificazione del notificante - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 20/05/2015
In tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 20/05/2015