Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - servizi di telecomunicazione - impianti e concessioni - emittenti private – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008
Bacino di utenza televisivo - Canone di concessione - Commisurazione - Effettiva utilizzazione parziale della concessione, con irradiazione limitata sul territorio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
A norma degli artt. 3, comma 9, e 22, comma 1, lettera d), della legge n. 223 del 1990, i bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva coincidono, di regola, con il territorio delle regioni, ed il pagamento del relativo canone di concessione è commisurato a tale bacino; ne consegue che, ove il concessionario limiti, di sua iniziativa e senza dimostrare l'esistenza di alcun impedimento, l'irradiazione del segnale ad una sola parte del territorio del bacino di utenza, ciò non costituisce titolo idoneo a richiedere la corrispondente riduzione del canone di concessione, senza che assuma rilievo il fatto che non si sia ancora proceduto al riparto definitivo delle frequenze (nella specie, l'emittente privata, titolare di concessione per il Veneto, il Trentino e la Lombardia, adduceva di aver irradiato il segnale nella sola zona del lago di Garda).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008