Avviso di rettifica - Termine di decadenza per la notifica - "Dies ad quem" - Consegna dell'avviso al destinatario - Esclusione - Spedizione del piego a mezzo del servizio postale - Sufficienza.
Il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15298 del 10/06/2008