Cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 13/06/2008
Decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Fattispecie in relazione a sentenza in tema di risarcimento danni pronunciata dal giudice di pace secondo equità.
La Corte di cassazione, oltre che nei casi in cui la fattispecie concreta é incontroversa tra le parti e oggetto di discussione sia solo la ricostruzione giuridica della stessa, può decidere nel merito la causa se, negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle pregresse fasi (come ricostruiti in sentenza), il giudice di legittimità rinvenga la base per la definizione del processo; ne consegue la necessità, per il vincitore nel grado di merito, di interporre ricorso incidentale onde evidenziare quali prove siano state per lui favorevolmente valutate dal giudice anche se non riportate nella motivazione della pronuncia al fine di evitare, altresì, che eventuali accertamenti di fatto a sé sfavorevoli possano essere valorizzati dalla S.C. ai fini della definizione della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di decidere nel merito la controversia rigettando la domanda, posto che la motivazione della sentenza impugnata non forniva alcun elemento fattuale, sotto il profilo probatorio, dell'esistenza e dell'ammontare del danno (ritenuto erroneamente "in re ipsa"), e che la parte resistente aveva omesso di impugnare in via incidentale (eventualmente condizionatamente) la pronuncia al fine di indicare alla S.C. in quali atti del processo fossero state fornite, o anche solo richieste ai predetti fini, tali prove e non risultando in proposito sufficiente il contenuto del controricorso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 13/06/2008