Segnalazione alla Centrale rischi - Stato di insolvenza del debitore - Configurabilità - Condizioni - Obbligo di motivazione del giudice - Contenuto.
Lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013