Lite demeraria del fisco -Domanda proposta dal contribuente ex art. 96 cod. proc. civ. - Conoscibilità da parte del giudice tributario - Danno derivante da pretesa impositiva temeraria - Risarcibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13899 del 03/06/2013
Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., , potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13899 del 03/06/2013