Procedimento davanti al giudice di pace - Proposizione di domanda di valore non eccedente euro 1.100,00 e di riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace - Rimessione al tribunale sia della domanda principale che della riconvenzionale - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora siano state proposte una domanda principale di valore non eccedente euro 1.100,00 e una riconvenzionale, connessa ex art. 36 cod. proc. civ., eccedente la competenza del giudice di pace, non può il giudice medesimo separare la riconvenzionale e rimettere essa sola al giudice superiore, dovendo, viceversa, rimettere al tribunale l'intera causa, ai sensi dell'art. 40, sesto e settimo comma, cod. proc. civ., in modo che la domanda principale e la riconvenzionale siano trattate in "simultaneus processus" e decise entrambe con pronuncia secondo diritto, impugnabile, in tutti i capi, con l'appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 28/01/2013