Avvocato - Procedimento diciplinare - Ricorso per cassazione - Legittimati Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1716 del 24/01/2013
Ricorso per cassazione - Soggetti legittimati - Individuazione - Notifica al solo Consiglio nazionale forense - Inammissibilità - Fondamento - Integrazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1716 del 24/01/2013
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari - in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta - sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato al solo consiglio Nazionale Forense, esso va dichiarato inammissibile e, in assenza di notifica ai soggetti legittimati, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1716 del 24/01/2013