Udienza di comparizione - Esperimento del tentativo di conciliazione - Preclusione per ingiustificata assenza di una parte - Violazione dell'art. 320 cod. proc. civ. - Lesione del diritto di difesa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non sussiste violazione dall'art. 320 cod. proc. civ. ove il tentativo di conciliazione, contemplato da tale norma, sia stato precluso dalla ingiustificata assenza di una di una parte all'udienza di comparizione, né è ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa, ove la parte assente sia stata posta in condizione di presenziare all'udienza, mediante la comunicazione di apposita ordinanza riservata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011