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Distrazione Controversia sulla pronuncia di distrazione - Cass. n. 20744/2011

Necessità - Fondamento. In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20744 del 10/10/2011

Spese giudiziali civile - Distrazione


Controversia sulla pronuncia di distrazione - Proposizione del ricorso per cassazione sul relativo capo nei confronti del difensore - Necessità - Fondamento. In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20744 del 10/10/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20744 del 10/10/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 71 del 7.11.99 il Pretore di Napoli accoglieva l'opposizione avverso il decreto del 19.12.96, con il quale era stato ingiunto alla Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine del Frati Minori il pagamento di L. 32,366.872 , oltre interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36 in favore della Spinosa Luigi s.r.l., a titolo di revisione prezzi dell'appalto per riparazione della Chiesa di S. Maria Loreto annessa al convento di S. Francesco in località Quisisana di Castellammare di Stabia, riparazione disposta ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 65. Il Pretore poneva a base della propria decisione la mancanza di prova in ordine alla legittimazione passiva dell'associazione religiosa, statuizione che la società Spinosa Luigi censurava con atto di appello, con il quale sosteneva che la legittimazione passiva della Provincia Napoletana sarebbe risultata dalla circostanza che i padri Paribello e Coppeta avevano partecipato al contratto, in successione l'uno all'altro, nella qualità di superiori del convento nel quale era intervenuta la riparazione.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado osservando in particolare che il contratto in questione era stato stipulato tra la Chiesa e Casa Religiosa S. Maria Loreto in Castellamare di Stabia e la società Spinosa Luigi; che si trattava di lavori dati in concessione con carico al Ministero del Lavori Pubblici, ai sensi della L. n. 219 del 1981; che la legittimazione della Provincia risultava confermata da lettera del 27.5.97 del Ministro della Provincia; che era ivi precisato che padre Coppeta rimaneva concessionario anche se non rivestiva più l'ufficio di superiore del convento; che andava valutato il contenuto dell'art. 38 c.c., poiché l'ente ecclesiastico in questione era ente non riconosciuto e in forza del detto art. 38 il fondo comune rispondeva senza limiti nel confronti del terzo.
Avverso la sentenza del Tribunale la soccombente Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori proponeva ricorso per cassazione, che si definiva con sentenza con la quale questa Corte di legittimità cassava con rinvio la decisione sottoposta al suo esame, ritenendo fondati i motivi di ricorso congiuntamente esaminati.
Più precisamente la Corte premetteva che non era dato conoscere con esattezza quelle che erano le posizioni delle parti in merito alla controversia e che il solo
dato emergente andava individuato nel fatto che la società appaltatrice identificava la Provincia del Frati Minori quale soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo, mentre la Provincia resisteva, deducendo di non essere stata menzionata nel contratto e che il firmatario dell'accordo non aveva agito per suo conto. Rilevava quindi che il tribunale era partito dalla premessa che a stipulare il contratto in questione fossero state la Chiesa S. Maria Loreto e la Casa Religiosa in Castellammare di Stabia; che da questa premessa era pervenuto alla conclusione che doveva risponderne la Provincia del Frati Minori; che però il tribunale non aveva indicato gli elementi di fatto e le regole giuridiche di imputazione a giustificazione della sua affermazione; che segnatamente il Tribunale non aveva chiarito perché la Provincia dovesse rispondere per la Chiesa e la Casa; che nella stessa premessa era mancato l'accertamento sulla natura giuridica del soggetto additato quale parte del rapporto, poiché Chiesa e Casa erano state indicate prima con le maiuscole, e poi alla stregua di edifici, ovvero solo come beni facenti parte del patrimonio della Provincia; che per risolvere la lite doveva essere fatta applicazione delle seguenti norme: 1) della L. 25 marzo 1985, n. 121 art. 7, comma 2,; 2) L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 29; 3) art. 29, comma 2, lett. b del Concordato;
4) della L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 7; che infatti
l'interpretazione del quadro normativo nel suo complesso non consentiva di affermare che la partecipazione al contratto della Chiesa o della Casa Religiosa fosse sufficiente a giustificare l'imputazione degli effetti del contratto alla Provincia Napoletana del Frati Minori, mentre il giudizio in senso contrario del Tribunale, appariva illogico e metteva capo a una conclusione immotivata; che era pure inconcludente l'altro elemento utilizzato in sentenza, consistente nel fatto che il Coppeta era rimasto concessionario anche dopo la cessazione dalla carica; che comunque il Tribunale, che era andato alla ricerca di un soggetto stipulante diverso da Chiesa e Casa e aveva reputato speso da Coppeta il nome della Provincia Religiosa, non aveva indicato per quale via attribuiva al superiore di un convento, appartenente alla Provincia di un ordine religioso, la rappresentanza legale della Provincia, che invece si proclamava estranea al contratto; che a tal fine non appariva sufficiente l'affermazione relativa alla mancanza di riconoscimento giuridico dell'ente ecclesiastico, ne' condivisibile la conseguenza (fattane discendere) della ricaduta senza limiti sul fondo comune dell'attività dei loro rappresentanti; che anche a voler ritenere il contrario su quest'ultimo punto (e cioè che l'affermazione si riferisse alla Provincia, circostanza peraltro non chiarita), sarebbero stati necessari accertamenti di fatto - che erano invece del tutto mancanti - e, una volta eventualmente accertata la qualità di associazione non riconosciuta della Provincia, ciò non avrebbe esonerato: a) dall'osservanza dalle regole generali, e quindi dall'accertamento, in primo luogo, che il supposto rappresentante avesse speso il nome dell'associazione rappresentata; b ) in secondo luogo, e fermo il primo rilievo, che si trattasse di soggetto legittimato, dovendo per la determinazione della rappresentanza sostanziale degli enti di fatto aversi riguardo alla rappresentanza volontaria conferita, espressamente o tacitamente, dagli accordi degli associati.
Al giudice di rinvio era stato dunque rimesso, conclusivamente, quanto segue: " affermare se il soggetto giuridico che nel contratto di appalto figura come appaltante debba identificarsi con la Provincia Napoletana del Frati Minori, facendo applicazione delle norme vigenti in materia di soggettività giuridica degli enti ecclesiastici; in caso affermativo, accertare se il firmatario avesse il potere di impegnare la responsabilità della Provincia medesima, che avesse dichiarato di rappresentare".
Con il successivo atto di riassunzione la Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori, preliminarmente richiamava quello che era stato lo svolgimento del processo. Quindi, a sostegno della proposta riassunzione e in funzione dell'affermazione del difetto della sua legittimazione, invocava l'art. 2441 della Regola e Costituzioni Generali dell'Ordine del Frati Minori, dove è precisato che la "Casa" religiosa può in quanto persona giuridica, al pari della Provincia, compiere davanti alla legge civile, atti giuridici circa i beni temporali"; l'art. 194 degli Statuti Generali, che prevede che" per ogni Casa siano rispettati accuratamente i confini territoriali"; l'art. 29, comma 2, lett. a) del Concordato, a norma del quale la Casa Religiosa di S. Maria Loreto è ente riconosciuto dallo Stato Italiano. Sottolineava inoltre che rimaneva impregiudicato il rilievo che mai Paribello e Coppeta avevano agito in suo nome e lamentava infine che, in esecuzione della sentenza del Tribunale, era stata costretta a pagare la somma di L. 83.561.158, importo di cui chiedeva quindi la restituzione.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 22.6.2004 la s.r.l. Spinosa Luigi, che contrastava la pretesa insussistenza della legittimazione passiva, che controparte pretendeva di far discendere dalla sentenza;
della Suprema Corte, e sosteneva che la sentenza della Cassazione era bisognevole di interpretazione, essendo comunque, ancora da chiarire se l'appaltante dovesse o meno identificarsi con la Provincia; se il firmatario avesse il potere di impegnare la Provincia e se avesse:
dichiarato di rappresentarla; se esistessero o meno gli elementi di fatto e giuridici per giustificare la responsabilità della Provincia.
Deduceva quindi di avere chiesto e ottenuto dalla Prefettura di Napoli certificazione negativa, quanto alla attribuzione della personalità giuridica civile alla Provincia Religiosa; che tale certificazione comportava, a fortiori, che la personalità giuridica non era stata riconosciuta alla Casa Religiosa, che di essa era parte; che era apodittica l'affermazione secondo cui sarebbe stato applicabile l'art. 244 - 1 delle Regole e Costituzioni Generali dell'ordine del Frati Minori; che la Provincia era la proprietaria della Casa e della Chiesa; che inutilmente era stato invocato la L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 29 in mancanza di apposita certificazione del Ministero dell'Interno; che l'art. 38 c.c. prevedeva che, per le obbligazioni contratte da persone rappresentanti associazioni, i terzi erano legittimati a far valere i diritti sul fondo comune; che nel caso di specie bastava il diritto di proprietà a determinare la responsabilità per cui era causa; che da nota del 27.5.1997 e attestato del 25.10.89 risultava la qualità di concessionario dei lavori del Coppeta; che avrebbe avuto valore confessorio circa la rappresentanza dell'ente, da parte di quest'ultimo, la dichiarazione resa dal padre provinciale Di Somma Paolo all'udienza del 27.2.98; che la conclusione alla quale era pervenuto il giudice di appello sarebbe stata basata esclusivamente sulla titolarità del diritto di proprietà, e sul fatto che controparte non avrebbe depositato certificazione attestante la personalità della Chiesa e della Casa Religiosa.
Si costituiva nel giudizio con comparsa del 15.6.2004 anche il Ministero dei Lavori Pubblici, quale litisconsorte processuale, e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 2699/05, confermava la prima decisione del Pretore di Napoli del 7.1.99, che aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo emesso in data 19.12.96, e condannava inoltre la s.r.l. Spinosa Luigi a restituire alla Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine del Frati Minori la somma di Euro 43.155,74, oltre interessi legali, dalla data del pagamento (18.7.2000) fino all'effettivo soddisfo. Avverso la detta sentenza la Spinosa Luigi srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito la Provincia Napoletana con controricorso contenente fra l'altro eccezione di giudicato, con i quali ha sostanzialmente lamentato l'inosservanza, in sede di rinvio, dei principi stabiliti da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso la società ricorrente ha rispettivamente sostenuto: 1 ) - a ) che la Corte di Appello di Napoli avrebbe dovuto - in luogo di ritenere apoditticamente dotata di personalità giuridica la Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori ed opponibile alla Spinosa Luigi s.r.l. la pubblicità inerente al conferimento del potere di rappresentanza (al Ministro Provinciale piuttosto che al Parroco) del soggetto stipulante ed operante per conto della Provincia medesima - svolgere gli accertamenti in fatto circa l'esistenza del presupposti indicati dalla Suprema Corte, onde poter applicare, nel rispetto delle regole generali, la normativa di riferimento ed emanare la decisione di merito, con motivazione legittima, esauriente ed insuscettibile di possibilità di censura; b) che l'omesso di esame della documentazione prodotta da esso ricorrente (consistente nella certificazione del Ministero dell'Interno in ordine alla mancata iscrizione della Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori tra gli enti muniti di riconoscimento) avrebbe dato luogo ad una assoluta insufficienza di motivazione, rispetto al dettato contenuto nella sentenza di questa Corte; c) che analogo vizio sarebbe desumibile anche sotto altro profilo, ed in particolare in relazione al negligente omesso l'esame di documentazione, già prodotta nel corso del precedente giudizio di merito, che avrebbe avuto ad oggetto l'identificazione della parte sostanziale del rapporto di appalto nella ipotesi in cui, come nella fattispecie, l'ente ecclesiastico in questione fosse da ricomprendere nella categoria delle associazioni non riconosciute. 2) l'errata liquidazione delle spese processuali, a torto poste a carico di essa ricorrente e distratte in favore dell'avv. Zanghi. Osserva innanzitutto il Collegio che va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla Provincia Napoletana, con riferimento all'intervenuto passaggio in giudicato di sentenza del Tribunale di Napoli che, pronunciando in una controversia fra le stesse parti ed avente ad oggetto un preteso credito dell'attuale ricorrente in relazione a contratto di appalto stipulato con il medesimo reverendo (Paribello, cui poi era analogamente subentrato come concessionario dei lavori Coppeta), aveva riscontrato la carenza di legittimazione passiva della Provincia (C. 04/2206), e ciò in quanto non vi è prova che si tratti di identico contratto e che il firmatario Paribello ad esso abbia preso parte nella medesima qualità rivestita in quello oggetto di esame.
Nel merito tuttavia il ricorso è infondato. Al riguardo va innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto sostenuto, il giudice di secondo grado nell'emettere il proprio giudizio si è attenuto ad i principi affermati da questa Corte.
I punti nuovamente sottoposti all'esame del giudice del merito erano infatti due (di cui per vero il secondo subordinato al primo, da un punto di vista logico) ed erano più precisamente consistenti, come sopra già evidenziato, nell'invito ad accertare se l'appaltante potesse essere identificato nella Provincia Napoletana dei Frati Minori e, nell'ipotesi positiva, se il firmatario Paribello (cui poi era subentrato Coppeta quale concessionario) avesse o meno il potere di rappresentare la detta Provincia.
Orbene, per quanto concerne quest'ultimo punto, la Corte d'appello ha accertato, in punto di fatto, che nel contratto di appalto da questi stipulato con la Spinosa srl nella veste di concessionario dello Stato (quale finanziatore dei lavori di restauro) risulta la sola qualifica di parroco, senza alcun riferimento alla Provincia dell'Ordine dei Frati Minori ed ha poi inoltre rilevato che, secondo l'ordinamento canonico, l'Ordine dei frati minori è ripartito in Province, all'interno delle quali vi sono poi le case religiose e le chiese, ciascuna delle quali ha una sua distinta soggettività, con la conseguenza che colui che agisce nella qualità e per conto di una chiesa o casa religiosa non per questo automaticamente impegna la Provincia.
La Corte territoriale, dunque, ha in tal modo accertato che il Paribello non aveva agito quale rappresentante della Provincia, accertamento che appare del tutto in linea con i principi affermati da questa Corte in funzione del successivo giudizio di rinvio. Oltre che sotto il profilo dell'inosservanza di quanto prescritto dalla Corte di legittimità nel disporre la cassazione della prima sentenza di secondo grado, la Spinosa Luigi s.r.l. ha censurato la sentenza impugnata anche per altro verso, vale a dire per l'inidoneità della il motivazione svolta a dare ragione della decisione adottata.
Anche tale doglianza va tuttavia disattesa.
Un primo punto di inadeguatezza specificamente segnalato riguarda la questione relativa alla personalità giuridica della Provincia, affermata dalla Corte d'appello in applicazione della normativa indicata da questa Corte (p. 14 della sentenza impugnata), ma censurata dalla società Spinosa Luigi, in ragione di una nota di risposta del Ministro dell'Interno ad una richiesta del Prefetto di Napoli, finalizzata a verificare se alla Provincia fosse stata o meno riconosciuta la personalità giuridica da parte dello Stato italiano, nota da cui si sarebbe desunto il mancato riconoscimento in proposito.
In proposito osserva tuttavia il Collegio che la questione appare ininfluente sulla decisione, essendo stata accertata la mancanza di poteri rappresentativi della Provincia da parte del Parabello ed inoltre - e per di più - poiché la stessa, già proposta nei medesimi termini in sede di merito, era stata disattesa dalla Corte di appello in ragione del fatto che non si sarebbe rinvenuta in atti traccia della relativa risposta. Nè rileva in senso contrario la doglianza incentrata sulla pretesa erroneità del giudizio relativo all'affermata inesistenza del detto documento, atteso che la ricorrente ha riportato il contenuto del documento, ma non ha tuttavia confortato la censura con l'ulteriore dato che avrebbe dovuto essere viceversa rappresentato, consistente nella segnalazione delle modalità e dei tempi con i quali sarebbe intervenuto il relativo deposito. Quanto agli altri aspetti considerati, alcuni dei quali peraltro già ritenuti privi di consistenza da questa Corte (come a titolo esemplificativo la lettera ricognitiva del fatto che il reverendo Coppeta, successore del reverendo Paribello, era il concessionario della Provincia per la ristrutturazione della chiesa), si tratta di difforme interpretazione del materiale probatorio acquisito rispetto a quella compiuta dalla Corte d'appello, valutazione che pertanto investe inammissibilmente il merito della causa.
È poi infondato anche il secondo motivo di impugnazione, poiché correttamente è stata disposta la condanna della società Spinosa Luigi al pagamento delle spese processuali in ragione della sua soccombenza, mentre, per quanto concerne l'errore che avrebbe commesso la Corte di appello nel disporre la distrazione in favore dell'avv. Zanghi anche per il precedente giudizio di cassazione, la censura è inammissibile, poiché non proposta nei confronti dello stesso difensore, il quale nel caso di controversia sulla pronuncia di distrazione assume la qualità di parte (C. 03/12104, C. 01/3624, C. 95/1085). Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011


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2011