Legge n. 794 del 1942 - Decreto ingiuntivo per i compensi professionali di avvocato - Opposizione - Disciplina prevista dall'art. 30 di detta legge - Applicabilità delle norme sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Conseguenze.
Nel caso in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvocato, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, al giudizio di opposizione si applica l'art. 30 della stessa legge, ma, per quanto non previsto da tale disposizione speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice di rito sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi inclusa quella di cui all'art. 653 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010