Opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari di avvocati secondo il procedimento previsto dall'art. 30 della legge n. 794 del 1942 - Definizione del giudizio con ordinanza - Impugnazione - Ammissibilità del solo ricorso straordinario ex art. 111, comma settimo, Cost.
Nel procedimento camerale previsto dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari di avvocato, l'ordinanza che decide il merito dell'opposizione stessa e che, comunque, definisce il giudizio, è impugnabile solo con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., essendo qualificata inoppugnabile dalla legge, ovvero dal medesimo art. 30 citato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4071 del 22/02/2010