Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - ingiunzione - opposizione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6225 del 15/03/2010
Provvedimento di liquidazione - Opposizione - Svolgimento secondo gli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 - Obbligatorietà - Provvedimento conclusivo - Natura di ordinanza - Adozione della forma della sentenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità - Contestazione dei presupposti stessi del diritto al compenso - Impugnazione
In tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione deve svolgersi in ogni caso a norma degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, anche se sia stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, deve riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo (ipotesi nella quale, invece, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione può essere impugnata soltanto con l'appello). Peraltro, nella descritta disciplina, che prevede una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, non sussistono profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo al fatto che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 22 del 1973 e n. 238 del 1976, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 30 della citata legge n. 794 del 1942, in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che la non impugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento per la liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile rese dagli avvocati è stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilità del medesimo provvedimento in quanto emanato nell'ambito della materia della liquidazione, e che detto regime, pur escludendo il doppio grado di cognizione di merito (oltretutto non riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia del diritto di difesa), assicura comunque il valido esercizio di tale diritto attraverso l'esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6225 del 15/03/2010