Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari- Azione disciplinare - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23287 del 18/11/2010
Condotte costituenti illecito - Individuazione - Valutazione dell'Ordine professionale - Necessità - Fondamento - Potere sostitutivo della Corte di cassazione - Esclusione - Sindacato di legittimità - Limiti.
Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali criteri non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Tale valutazione non riguarda la motivazione del fatto storico, bensì la sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione, sicché il sindacato rimesso alla Corte è su un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non già su un vizio di motivazione, di cui al n. 5 del medesimo articolo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23287 del 18/11/2010