Pubblicità informativa dell'attività per l'acquisizione di clientela - Liceità - Modalità offensive del decoro e della dignità della professione - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell'attività professionale finalizzata all'acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente - ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico forense - ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, "in parte qua", la sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna "A.L.T. - assistenza legale per tutti - prima consulenza gratuita").
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.23287 del 18/11/2010