Sospensione della esecutività della decisione adottata dal CNF - Istanza contenuta nel ricorso alle SU avverso tale decisione - Ammissibilità - Fondamento.
L’istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest'ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l’art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 6967 del 17/03/2017