Contestazione degli addebiti – Cass. n. 13456/2017
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Contestazione degli addebiti - Specificità - Requisiti - Omessa o imprecisa indicazione della norma violata - Conseguenze - Fattispecie.
Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, ai fini della contestazione, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione della norma violata, sicché, ove il primo sia descritto in modo puntuale, neppure la mancata individuazione degli articoli di legge violati determina una nullità, nonostante l'art. 59, comma 1, lett. b), della l. n. 247 del 2012 prescriva che la comunicazione all'incolpato debba contenere in forma chiara e precisa gli addebiti, con le indicazioni delle disposizioni violate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, sottolineando, comunque, la continuità, rispetto all'art. 53, comma 3, dell'attuale codice deontologico, degli artt. 5 del precedente, vigente all'epoca dei fatti, e 42-quater del r.d. n. 12 del 1941, relativamente alle incompatibilità dell'avvocato chiamato a svolgere le funzioni di magistrato onorario).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13456 del 29/05/2017 (Rv. 644367 - 01)
Riferimenti normativi: L_247_2012_59