Ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso le decisioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - Modalità di proposizione nel regime anteriore alla l. n. 247 del 2012 - Notifica dell'atto - Principio di scissione degli effetti della notificazione - Applicabilità.
Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso le decisioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati si propone non mediante il suo deposito presso lo stesso destinatario dell'impugnazione, bensì mediante notificazione dell'atto nei suoi confronti, con conseguente applicabilità del principio di scissione dei relativi effetti, anche nella disciplina anteriore alla l. n. 247 del 2012, sicché, ai fini della sua tempestività, rileva il momento del perfezionamento della notifica nei confronti del notificante.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13983 del 06/06/2017