Annullamento dell'elezione di alcuni componenti - Delibera assunta precedentemente - Validità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, il vizio di nomina di uno o più membri del CNF non può influire sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto, ai fini della regolare costituzione del giudice, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valida la decisione deliberata dal CNF con la partecipazione di due componenti provenienti da un Ordine locale le cui elezioni erano state annullate dopo l'adozione del provvedimento).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22358 del 26/09/2017