Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22253 del 25/09/2017
Testimonianza in processo penale su fatti inerenti mandato professionale - Rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 58 del Codice deontologico forense (nella formulazione approvata nella seduta del 17 aprile 1997, e successive modifiche) - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.
L’art. 58 del Codice deontologico forense (nel testo, applicabile “ratione temporis”, approvato dal CNF nella seduta del 17 aprile 1997) pone un dovere di astensione del difensore dal deporre come testimone su circostanze di fatto apprese nell'esercizio dell'attività professionale ed inerenti al mandato ricevuto, sicché lo stesso non opera rispetto ad opinioni ed apprezzamenti in ordine alla personalità dell’imputato, per nulla collegati al rapporto di mandato difensivo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sanzione disciplinare irrogata ad un avvocato che aveva deposto come testimone in un processo penale, per minacce ed ingiurie, a carico di una persona che aveva in precedenza difeso da un’imputazione per possesso di stupefacenti, riferendo circostanze apprese dopo la cessazione del mandato, in ragione del rapporto di frequentazione amicale iniziato con la stessa).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22253 del 25/09/2017