Rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico professionista - Pluralità di cause non riunite - Aumento dell'unica parcella fino al venti per cento per ogni parte - Esclusione - Fondamento.
In tema di onorari di avvocato, l’art. 5, comma 4, del d.m. n 127 del 2004 – “ratione temporis” vigente ed abrogato dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012 - non si applica nel caso in cui il professionista difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21829 del 20/09/2017